STATUTO
CAMERA CIVILE DI IVREA “Elena Vassallo”
STATUTO
Articolo 1
(denominazione – durata)
E’ costituita nel circondario del Tribunale di Ivrea l’associazione di promozione sociale tra Avvocati denominata Camera Civile d’ Ivrea “Elena Vassallo”.
Dopo l’adesione all’Unione Nazionale delle Camere Civili, la denominazione dovrà essere seguita dalla dizione “aderente all’Unione Nazionale delle Camere Civili”.
Con la iscrizione al relativo registro verrà altresì la denominazione comprenderà l’acronimo APS e, in esito alla entrata in vigore del RUNTS, l’acronimo ETS.
L’Associazione è senza fini di lucro, apartitica, aconfessionale, improntata a principi di democraticità ed ha durata illimitata.
Articolo 2
(Sede)
La Camera Civile ha sede nel Comune di Ivrea presso lo studio del Presidente pro-tempore.
Il Consiglio Camerale potrà deliberare il trasferimento della sede presso il Tribunale di Ivrea o presso altro luogo nel circondario del Tribunale
In ogni caso, il Consiglio Camerale potrà sempre deliberare il trasferimento di sede.
ARTICOLO 3
(Scopi – Finalità)
La camera civile è una libera associazione forense che non persegue fini di lucro.
Essa si propone di promuovere e favorire lo sviluppo dell’ordinamento civile e la valorizzazione del ruolo dell’avvocato quali strumenti di sviluppo e tutela della società civile.
Si propone in particolare:
– Promuovere ogni iniziativa finalizzata ad adeguare l’ordinamento alle istanze ed esigenze della collettività e contribuire al migliore funzionamento della giustizia civile;
– Promuovere ogni iniziativa utile per l’attività giudiziaria e stragiudiziale, con particolare riguardo a quello civile, anche mediante l’elaborazione di proposte legislative, l’organizzazione di convegni e dibattiti, la promozione di studi e pubblicazioni;
– Promuovere il rafforzamento del ruolo dell’Avvocatura, partitamente di quella civile, quale garante dell’attuazione dei diritti fondamentali;
– Favorire e promuovere il continuo aggiornamento professionale degli avvocati;
– Diffondere e sviluppare i principi della deontologia e correttezza professionale;
– Dare l’opportunità di crescita e confronto ai giovani laureati che intendono intraprendere la professione forense nel settore della giustizia civile;
– Favorire ogni attività tesa a preservare il ruolo e prestigio dell’Avvocatura e le garanzie processuali di cui la stessa è depositaria;
– Intrattenere rapporti e promuovere iniziative coni vari organi ed associazioni dell’Avvocatura, con le autorità giudiziarie e con i rappresentanti dei Pubblici poteri, per il migliore funzionamento della giustizia civile.
– Perseguire gli scopi e le finalità indicate dall’Unione Nazionale Camere Civili.
Articolo 4
(Soci)
I soci si distinguono in Soci Fondatori e Soci Ordinari.
Sono soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’associazione. Tutti gli altri sono soci ordinari.
I soci Fondatori ed i soci Ordinari hanno eguali diritti ed eguali obblighi.
Alla Camera Civile possono aderire, quali soci, gli Avvocati iscritti all’ Albo Professionale che esercitino con frequenza l’ attività nel campo del diritto civile presso il Foro di Ivrea, e che siano di specchiata moralità e non abbiano avuto sanzioni disciplinari superiori alla censura.
L’ammissione viene deliberata dal Consiglio Camerale su domanda scritta dell’interessato.
L’iscrizione alla Camera Civile è a tempo indeterminato e si intende ribadita di anno in anno salvo diversa manifestazione di volontà dell’associato.
È prevista la possibilità di adesione, quali Sostenitori, di giuristi – avvocati e non – che, pur essendo privi dei requisiti per essere soci ordinari, intendono contribuire facendosi promotori o ausiliari delle attività della Camera Civile. L’ adesione dei sostenitori è subordinata alla delibera del Consiglio Camerale. I Sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo e sono esentati dal pagamento della quota associativa.
Articolo 5
(Recesso – Esclusione)
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente ed ha effetto dal momento della ricezione.
L’esclusione potrà essere deliberata dal Consiglio Camerale quando l’associato:
– Cessi di essere iscritto all’albo degli avvocati;
– Prenda iniziative che siano in grave contrasto con gli scopi dell’associazione;
– Abbia tenuto volontariamente comportamenti gravemente offensivi nei confronti dei colleghi appartenenti o meno alla Camera, o comportamenti che ledano deliberatamente la dignità ed il decoro dell’avvocatura.
– Arrechi danno all’immagine dell’associazione, o comunque danno materiale;
– Sia moroso, nonostante due richiami consecutivi a sanare la propria posizione, nel pagamento delle quote associative.
La delibera è immediatamente esecutiva e deve essere comunicata per iscritto all’interessato.
Gli associati che abbiano esercitato il recesso o che siano stati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
Articolo 6
(Organi sociali)
– L’Assemblea Camerale;
– il Consiglio Camerale;
– il Presidente;
– i Vicepresidenti;
– il Segretario;
– il Tesoriere;
– il Collegio dei Probiviri.
ARTICOLO 7
(Assemblea dei soci -Assemblea Camerale)
L’ assemblea Camerale è il massimo organo deliberante dell’associazione. L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
In sede ordinaria:
– Approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale, su proposta del Consiglio Camerale;
– Approva il bilancio;
– Elegge il Consiglio Camerale ed il Collegio dei Probiviri;
– Delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione del consiglio camerale;
In sede straordinaria:
– Delibera le modificazioni dello statuto;
– Delibera lo scioglimento dell’associazione.
Sono comunque demandate all’assemblea, in sede ordinaria o straordinaria, tutte le questioni previste dalla normativa vigente.
All’ assemblea (ordinaria o straordinaria) potranno partecipare con diritto di voto e verranno conteggiati al fine del computo dei quorum costitutivi e deliberativi, solamente i soci in regola col pagamento delle quote associative; ogni socio ha diritto ad un voto
Le deleghe, che dovranno essere rilasciate per iscritto, non potranno essere più di due per ciascun socio.
L’ assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Camerale all’inizio di ogni anno, e comunque entro il mese di aprile.
In seduta straordinaria l’assemblea è convocata ad iniziativa del consiglio camerale oppure quando almeno 1⁄4 degli associati ne faccia richiesta scritta al consiglio indicando le questioni da esaminare.
In tutti i casi l’assemblea è convocata mediante avviso da comunicarsi, con qualsiasi mezzo che ne comprovi la trasmissione presso i recapiti professionali ovvero quelli risultanti dal libro soci, almeno 7 (sette) giorni prima dell’adunanza.
Nella convocazione saranno specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di seconda convocazione.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di metà più uno dei soci (tenendosi conto anche delle deleghe) e delibera validamente a maggioranza semplice.
In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice.
L’ assemblea può riunirsi in seconda convocazione trascorsa almeno un’ora dalla prima convocazione.
Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione, è indispensabile, in prima convocazione 3/4 dei soci aventi diritto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti mentre in seconda convocazione, la presenza di almeno 1/2 dei soci, il voto favorevole dei 2/3 dei presenti ed, in entrambe i casi, il parere favorevole del consiglio direttivo. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto detto quorum, l’assemblea potrà essere nuovamente convocata e sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente col voto dei 2/3 dei presenti ed il parere favorevole del consiglio camerale.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente della camera civile, o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidente o da un membro del consiglio Camerale designato dalla stesa assemblea.
Il presidente dell’assemblea nomina il segretario.
Le deliberazioni adottate dall’ assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del segretario che le sottoscrive unitamente al presidente.
È ammesso l’intervento in adunanza anche attraverso sistemi di telecomunicazione che permettano la interlocuzione audio-video e che garantiscano la possibilità di verificare l’identità dell’associato.
Articolo 8
(Consiglio Camerale)
Il Consiglio Camerale è composto di un numero compreso tra i 5 (cinque) e gli 11 (undici) membri, compresi il presidente, i due vice presidente, il segretario ed il tesoriere.
I consiglieri, alla prima riunione, eleggono fra loro, a maggioranza semplice, il presidente dell’associazione, i vice presidente, il segretario, il tesoriere ed eventualmente il presidente onorario.
Per la prima volta, i membri del consiglio camerale, ivi compresi il presidente, il vice presidente, il segretario, il tesoriere ed eventualmente il presidente onorario, sono eletti direttamente in sede di costituzione dell’associazione dai soci fondatori.
I membri del consiglio direttivo, compresi il presidente, i vice presidente, il segretario ed il tesoriere, durano in carica 3 (tre) anni.
Il presidente, i vice presidente, il segretario ed il tesoriere sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi. Per una successiva nuova elezione è necessaria la discontinuità di almeno un mandato.
Il consiglio Camerale ha inoltre il compito di:
– Deliberare, a suo insindacabile giudizio nel rispetto dei principi di imparzialità, uguaglianza e libera adesione in conformità ai principi ispiratori della Camera Civile ed alle finalità dalla stessa perseguite, l’ammissione dei soci, compresi i sostenitori; le motivazioni di un eventuale rigetto della domanda dovranno essere comunicate all’interessato entro 60 giorni dalla delibera.
– Convocare l’assemblea Camerale;
– Provvedere all’ordinaria e straordinaria amministrazione e stabilire l’ammontare della quota associativa annuale a carico dei soci;
– Attuare il programma di massima delle attività deliberate dall’assemblea Camerale;
– Deliberare le opportune iniziative per l’attuazione degli scopi della camera civile;
– Assumere tutti i provvedimenti necessari per l’organizzazione e il funzionamento delle attività dell’associazione;
– Sottoporre all’assemblea Camerale il bilancio preventivo e consuntivo per l’approvazione;
– Nominare commissioni di studio per specifiche iniziative;
– Deliberare l’eventuale trasferimento della sede dell’associazione;
– Assumere ogni altra iniziativa che non competa, a norma di legge e di statuto, ad altri organi dell’associazione;
– Redigere regolamenti per il funzionamento della Camera e dei suoi organi per quanto non regolamentato per legge o statuto o da norma di legge;
– Collaborare attivamente per tutte le iniziative adottate dall’UNCC
Il consiglio Camerale si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando
ne facciano richiesta scritta almeno 3 (tre) consiglieri.
Il consiglio è convocato dal presidente, anche senza formalità, con l’indicazione dell’ordine del giorno da comunicarsi con qualsiasi mezzo almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione.
Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal uno dei vice presidente o, in mancanza di questo, dal consigliere più anziano presente (anzianità di iscrizione).
Il consiglio si costituisce validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. La partecipazione all’adunanza potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione audio-video purchè sia possibile verificare l’identità del membro da remoto.
Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario, il Consiglio può procedere per cooptazione. La carica dei cooptati sarà limitata alla durata del mandato dell’intero Consiglio. In ogni caso, ove il numero dei consiglieri in carica scenda a meno della metà di quello originariamente nominato, l’intero consiglio verrà rieletto.
Di ogni deliberazione sarà redatto verbale, eventualmente informa sintetica. In caso di assenza del segretario dell’associazione, chi presiede nomina per l’occasione un segretario.
Articolo 9
(Presidente)
Il presidente è il legale rappresentante della camera civile. Al presidente compete:
– Coordinare l’attività dell’associazione;
– Convocare e presiedere il consiglio Camerale, presiedere l’assemblea dei soci;
– Delegare, temporaneamente e qualora lo ritenesse opportuno, parte delle proprie competenze al vice presidente o ad uno o più consiglieri;
– Partecipare ai Consigli dei Presidenti (facendosi sostituire ove impossibilitato), ai Congressi, alle Assemblee Nazionale e a tutte le altre iniziative dell’UNCC;
– Demandare, ad uno o più consiglieri o soci, lo svolgimento di determinati incarichi;
– Esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.
– In caso di assenza o impedimento, sarà sostituito da uno dei vice presidente secondo l’intesa di questi o, in mancanza in ragione dell’anzianità di iscrizione all’albo.
Articolo 10
(Segretario)
Il segretario dirige gli uffici di segreteria dell’associazione e cura il disbrigo delle questioni correnti di concerto col presidente.
Compila e tiene aggiornato l’elenco dei soci, organizza le riunioni del consiglio Camerale e dell’assemblea, redigendone i relativi verbali.
Firma la corrispondenza e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal presidente.
Collabora con il Presidente nel tenere i rapporti con l’UNCC e provvede agli adempimenti statutariamente previsti dalla medesima UNCC.
Articolo 11
(Tesoriere)
Il tesoriere ha il compito di rendicontare periodicamente al consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall’associazione nello svolgimento dell’attività sociale.
Predispone il rendiconto consuntivo annuale e il bilancio preventivo per l’anno sociale successivo. Il tesoriere cura la riscossione delle quote associative.
Articolo 12
(Collegio dei Probiviri)
L’ assemblea dei soci elegge un Collegio dei Probiviri composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri effettivi e 2 (due) supplenti, scelti fra i soci.
Il collegio è presieduto da un presidente eletto a maggioranza semplice dai suoi componenti.
Per la prima volta i membri del collegio dei probiviri, ivi compreso il presidente, sono eletti direttamente in sede di costituzione dell’associazione dai soci fondatori.
I membri del collegio durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.
Il collegio, in via esclusiva, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell’associazione, e fra l’associazione ed i soci.
Il Collegio è altresì l’organo deputato a pronunciarsi in merito alle delibere di rigetto della domanda di ammissione a socio o sostenitore pronunciate dal Consiglio Camerale qualora l’interessato ne faccia richiesta.
Vigila sull’osservanza delle norme statutarie.
Le decisioni sono assunte a maggioranza, vincolanti per le parti, sono adottate nel rispetto del contraddittorio, senza formalità di procedure e secondo equità.
Le parti possono entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione, presentare ricorso al Collegio dei Probiviri dell’UNCC, ai sensi dell’art.15, comma 10 dello Statuto nazionale.
La carica di componente del collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.
Articolo 13
(Gratuità degli incarichi)
Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite.
E’ previsto il solo rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’associazione, ove preventivamente autorizzate dal consiglio direttivo e puntualmente documentate.
Articolo 14
(Patrimonio e Quote associative)
Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote associative, dagli eventuali contributi ed elargizioni di privati e di enti e da ogni altro elemento economico-patrimoniale che pervenga a qualsiasi titolo alla associazione.
L’importo della quota associativa annua è stabilito dal consiglio direttivo.
Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l’associazione è stata costituita.
È assolutamente vietata qualsiasi distribuzione, in via diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione di bilancio sia durante la vita della associazione che alla cessazione della stessa.
Articolo 15
(Esercizio sociale)
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si conclude al 31 dicembre dell’anno di istituzione.
Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea per l’approvazione.
E’ fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione, anche in modo indiretto, nonché fondi , riserve o capitali durante la vita dell’associazione.
Il triennio di durata delle cariche sociali decorre comunque dal 1° gennaio dell’anno successivo alla costituzione dell’associazione, pur essendo le stesse nella pienezza dei poteri sin dalla loro istituzione.
Articolo 16
(Scioglimento)
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci per i seguenti motivi:
– Impossibilità di conseguire gli scopi sociali;
– Ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni che animano l’associazione e/o
che dovesse impedire lo svolgimento dell’attività.
In caso di scioglimento, l’assemblea dei soci in sessione straordinaria deciderà in merito alla destinazione del patrimonio residuo, che comunque dovrà essere devoluto ad associazioni forensi
senza fini di lucro, salvo destinazione imposta dalla legge o da organi dalla stessa appositamente designati.
Articolo 17
(Cariche onorifiche)
L’assemblea dei soci, sia essa in adunanza costituente sia essa in adunanza straordinaria, ha facoltà di individuare soggetti che si siano distinti per l’intensità ed il valore della propria attività a sostegno della Camera Civile ovvero dei principi ispiratori della stessa o più in generale per il loro impegno nello sviluppo dell’ordinamento e nella salvaguardia della giustizia civile, attribuendo ad essi riconoscimento onorario consistente nella qualifica di BENEMERITO eventualmente in abbinamento alla indicazione nominale di una carica dell’ente.
La qualità di socio non implica alcuna differenza in merito ai diritti, poteri, e obblighi nei confronti dell’associazione o tra i membri stessi.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice civile in materia di Associazioni.